Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →

[1]La Societa' avra' la durata di 50 anni, alla scadenza dei quali essa non potra', senza una nuova concessione, fare nuove operazioni di mutui ne' quindi emettere nuove cartelle, ma continuera' ad esistere per liquidare le operazioni gia' fatte.

[2]Quando questa nuova Societa' avra' stipulato mutui per un miliardo di lire, il Governo potra' concedere anche ad altre Societa' l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno.

[3]In ogni caso il privilegio concesso dalla presente legge non potra' durare oltre quindici anni.

[4]Il cinquantennio e il quindicennio di cui sopra incomincieranno a decorrere dalla data del decreto di concessione.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art4 · fonte del testo

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