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[1]Oltre le cartelle con gl'interessi accennati all'art. 4, testo unico, 22 febbraio 1885, gl'Istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 e mezzo per Ogni Istituto di credito fondiario mutuante puo' stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo.
[2]Ma tale aggiunta di onere non potra' colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1/2, al 4 o al 4 1/2 per 100.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
