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[1]Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia d'un mutuo fondiario, il deliberatario potra' profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato, purche', nei 15 giorni da quello in cui sara' definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestralita' scadute, gli accessori e le spese, e purche' il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

[2]Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

[3]Ove l'acquisitore non eserciti questa facolta' dovra' uniformarsi al disposto del comma f e successivo alinea dell'art. 23 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art36 · fonte del testo

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