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Le somme dovute dagli assicuratori per indennita' di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per utilita' pubblica o di servitu' imposta dalla legge, saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
