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In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del Credito fondiario il curatore e' tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici salvo l'obbligo all'Istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformita' del disposto dell'art. 23, lettera f, della legge, testo unico, sul credito fondiarie.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
