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[1]Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessazione o surrogazione, se l'ipoteca susseguente di un altro creditore e' d'impedimento alla assicurazione ipotecaria dei diritti di amministrazione ed erariali, il mutuatario potra' sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria depositando presso l'Istituto mutuante in contanti od in cartelle fondiarie un valore corrispondente all'ammontare della somma per la quale non si puo' iscrivere ipoteca.
[2]Gl'interessi del denaro o dei titoli frutteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare sara' imputato nel pagamento delle semestralita'.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
