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Chi inscrivesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore di un Istituto di credito fondiario, non potra' opporre all'Istituto alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute opporre contro l'inscrizione ed il credito ceduti o surrogati.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
