Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1896 al 12 gennaio 1906. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 4 giugno 1896, n. 183.
Abrogato dal 28 giugno 1896
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 4 giugno 1896, n. 183.
Abrogato dal 28 giugno 1896
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4 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. 265 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il capitale sociale del nuovo Istituto dovra' essere di cento milioni di lire da procurarsi con l'emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.
tolto: La Societa' s'intendera' costituita quando sara' sottoscritto e versato un capitale almeno di cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.
tolto: Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Societa' potra' costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire.
tolto: In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovra' farsi per serie di ventimila azioni, ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato, sino alla concorrente di cinquanta milioni, non piu' tardi di tre anni.
tolto: Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo comma di quest'articolo e con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni, ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.
tolto: Quando la Societa', per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale prescritto, o nel termine di tre anni non raggiunga il capitale di cinquanta milioni di lire, cessera' il privilegio accordatole colla presente legge ed il Governo potra' concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno ad altri Istituti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 4 GIUGNO 1896, N. 183
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art3 · fonte del testo
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