Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →

[1]Gli altri Istituti di credito fondiario, sorti in seguito alla legge del 22 febbraio 1885, testo unico, e a norma dello articolo 1, alinea 3, della legge stessa, non potranno estendere la creazione e la emissione delle loro cartelle oltre i limiti attualmente autorizzati.

[2]Se alcuno di essi alla promulgazione della presente legge non avesse compiuto operazioni di credito fondiario, si intendera' decaduto di diritto, all'atto della promulgazione stessa, da ogni concessione che avesse gia' ottenuta.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari