Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →
[1]Gli altri Istituti di credito fondiario, sorti in seguito alla legge del 22 febbraio 1885, testo unico, e a norma dello articolo 1, alinea 3, della legge stessa, non potranno estendere la creazione e la emissione delle loro cartelle oltre i limiti attualmente autorizzati.
[2]Se alcuno di essi alla promulgazione della presente legge non avesse compiuto operazioni di credito fondiario, si intendera' decaduto di diritto, all'atto della promulgazione stessa, da ogni concessione che avesse gia' ottenuta.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
