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[1]Gl'Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, in virtu' dell'art. 1, alinea 1°, della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e cioe' gl'Istituti di credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena, delle Opere pie di S. Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e del Banco di Santo Spirito in Roma, se non parteciperanno alla formazione del nuovo Istituto, potranno continuare ad esercitare il credito fondiario, ma dovranno limitare le nuove operazioni alla zona rispettivamente a ciascuno di essi assegnata dalle convenzioni del 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dai regi decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 serie 2ª), parte supplementare).
[2]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo colti Istituti interessati, potra' pero' in ogni tempo modificare con regio decreto i confini delle varie zone.
[3]Nella zona di Roma il Governo del Re, oltreche' al Banco di Santo Spirito, a' autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario locale anche al Banco di Napoli, alla Cassa di risparmio di Lombardia ed alle Opere pie di S. Paolo di Torino;
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
