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[1]Par le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti coll'Istituto nazionale non saranno immutati ne' i diritti, ne' i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.
[2]Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessarii per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di lira 1,20 che restera' a carico degl'Istituti cessante e nuovo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
