Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →

[1]Par le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti coll'Istituto nazionale non saranno immutati ne' i diritti, ne' i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

[2]Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessarii per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di lira 1,20 che restera' a carico degl'Istituti cessante e nuovo.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari