Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →
[1]Ognuno degli Istituti predetti, che partecipera' alla creazione del nuovo Istituto, cessera' di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.
[2]La nuova Societa' assumera' la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante e li considerera' come mutui fatti direttamente, per modo che nella facolta' concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie, la nuova Societa' dovra' computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.
[3]Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiarie, la riserva e il fondo di garanzia gia' esistenti presso l'Istituto che le ha emesse, saranno rappresentati dalla corrispondente parte di capitale sociale; e quanto al resto nulla viene immutato nello stato presente di diritto e di fatto.
[4]Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante la nuova Societa' potra' sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle.
[5]Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate.
[6]Tale sostituzione sara' gratuita.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
