Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1896 al 12 gennaio 1906. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 4 giugno 1896, n. 183.
Abrogato dal 28 giugno 1896
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1896 al 12 gennaio 1906. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 4 giugno 1896, n. 183.
Abrogato dal 28 giugno 1896
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4 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. 214 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, a norma e secondo le concessioni delle leggi 14 giugno 1866 e 22 febbraio 1885, e' cioe': gli Istituti di credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Cassa di risparmio di Lombardia, delle Opera pie di S.Paolo di Torino, della Cassa di risparmio di Bologna, del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di S. Spirito di Roma, sono autorizzati a partecipare alla formazione del nuovo Istituto.
tolto: Tale partecipazione, quando sia accettata dalla Societa' nazionale, sara' stipulata per regolare convenzione. L'Istituto partecipante dovra' concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova Societa' in una misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione.
tolto: L'Istituto partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale, potra' comprendere la riserva e il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutuo fondiario.
tolto: In ogni caso il conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli Istituti partecipanti non potra' mai ammontare ad una somma superiore alla meta' del capitale versato dall'Istituto nazionale; in guisa che l'altra meta' di questo capitale sociale sia libero e applicabile a nuovi mutui all'infuori di quelli apportati dagli Istituti partecipanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 4 GIUGNO 1896, N. 183
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art20 · fonte del testo
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