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[1]La concessione sara' fatta per decreto Reale sopra proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.
[2]La Societa' nazionale dovra' uniformarsi alle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con R. decreto del 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª), salvo le modificazioni ed eccezioni della presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
