Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →

Se un numero di possessori di cartelle rappresentante il 5 per cento della massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasse al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio di amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dell'Istituto, il ministro dovra' provocare su tale reclamo il giudizio della quarta sezione del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo - o procedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio - o respingere il ricorso.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art18 · fonte del testo

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