Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →
In seguito a giudizio, sempre udite le parti, della quarta sezione del Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e continue potra' provocare decreto reale di revoca del direttore e scioglimento del Consiglio d'amministrazione, qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale o ad altri atti che potessero compromettere l'Istituto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
