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Il capitale sociale, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle emesse; ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
