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[1]Sugli utili netti annuali sara' prelevata una somma del 5 per cento per destinarla al fondo di riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato; quindi sara' corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale versato.
[2]Sul residuo degli utili netti un venticinque per cento sara' devoluto allo Stato; un altro venticinque per cento andra' in aumento del fondo di riserva, finche' questa non abbia raggiunto il quinto del capitale versato; e il restante cinquanta per cento sara' a disposizione dell'assemblea degli azionisti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
