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[1]Se il mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle esigibili in valuta legale, la provvigione annua dovuta all'Istituto non potra' essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme la provvigione sara' concordata fra l'Istituto e il mutuatario.

[2]Nei mutui stipulati in cartelle l'Istituto avra' sempre diritto di sostituire il pagamento in valore legale, purche' lo dichiari all'atto del contratto condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata pel mutuo in cartelle, e purche' valuti le cartelle al prezzo medio della Borsa locale nel mese solare antecedente al contratto condizionato.

[3]Se l'importare del mutuo verra' dato in oro o in cartelle esigibili in oro, il mutuatario dovra' obbligarsi a corrispondere sulle quote d'interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralita' dovute all'Istituto, il cambio medio risultante dai vari cambi correnti sull'Italia nelle piazze estere che verranno designate per decreto reale.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art11 · fonte del testo

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