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[1]E' incompatibile la qualita' di amministratore, direttore, sindaco od impiegato del nuovo Istituto italiano di Credito fondiario colla qualita' di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di Istituti o Societa' che facciano operazioni di mutui fondiari con l'Istituto di che nella presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 maggio 1891.
[4]UMBERTO.
[5]Chimirri. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 6 maggio 1891 al 16 dicembre 2009
