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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato di inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Guerra per l'anno finanziario 1890-91 la somma di L. 10,600,000, cosi' ripartita:
[7]L. 900,000 per approvigionamenti di mobilitazione; » 3,000,000 per fabbricazione di artiglierie di gran potenza; » 3,200,000 per l'armamento delle fortificazioni; » 3,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie, e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti. -------------- L. 10,600,000.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Dato a Roma, addi' 6 aprile 1890.
[10]UMBERTO.
[11]E. Bertole-Viale.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 19 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
