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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare provvedimenti in virtu' dei quali i soprassoldi di cui fruiscono i militari e gli ex-militari decorati dell'Ordine militare di Savoia e della medaglia d'oro e d'argento al valor militare, siano accresciuti nella misura che sara' stabilita per decreto Reale.
[10]Un soprassoldo annuo sara' stabilito anche a favore dei militari insigniti della medaglia di bronzo al valor militare.
[11]Dovranno restar ferme le disposizioni relative alla trasmissibilita' di tali soprassoldi, da corrispondersi nella misura in cui verranno nuovamente determinati alle vedove ed agli orfani dei decorati.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1918.
[14]TOMASO DI SAVOIA.
[15]Orlando - Del Bono - Alfieri - Nitti.
[16]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009
