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[1]Le linee marittime di cui alle lettere i (Cagliari-Civitavecchia) ed i bis (Cagliari-Portotorres), saranno mantenute fino al 30 giugno 1897, rimanendo in facolta' del Governo di modificare dal 1° luglio successivo, mediante decreto Reale e con preavviso di tre mesi alla Navigazione Generale Italiana, i servizi marittimi della Sardegna, purche' nel relativo riordinamento non si ecceda la spesa attualmente attribuita alle linee di navigazione relative all'isola di Sardegna.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 agosto 1895.
[4]UMBERTO.
[5]Maggiorino Ferraris. P. Boselli. Sidney Sonnino. A. Barazzuoli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 7 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
