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[1]Agli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 19 della Convenzione con la Banca d'Italia e degli articoli 9 e 13 dell'allegato per il Banco di Sicilia, gli impieghi ivi previsti non dovranno mai eccedere la proporzione del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle riserve di ciascun Istituto.

[2]Rimangono salvi gli abbuoni e le rispettive riduzioni ai sensi degli articoli 13, 15 e 16 dell'allegato A e degli articoli 9, 11 e 12 dell'allegato C.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art7 · fonte del testo

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