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[1]Insino a quando non sia definitivamente approvata la legge sui provvedimenti bancari e' sospesa la facolta' di emettere i titoli ammortizzabili di cui all'articolo 10 dell'allegato A, ne' si concedera' la facolta' di fondare l'Istituto di mobilizzazione previsto dall'articolo 19 della legge 10 agosto 1893.
[2]Il Governo del Re ha la facolta' di concedere agli Istituti di emissione una congrua proroga dei termini prescritti per la mobilizzazione.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
