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Agli effetti della liquidazione prevista negli articoli 13 e 14 della Convenzione con la Banca d'Italia (allegato A) e negli articoli 9 e 10 delle disposizioni per il Banco di Sicilia (allegato C), si intenderanno come mobilizzate le somme effettivamente riscosse con l'alienazione dei titoli di cui agli articoli 7 e 10 dell'allegato A e all'articolo 7 dell'allegato C.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
