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Le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazionale e di quello del Banco di Sicilia sono guarentite con le disposizioni contenute negli articoli 6, 8 e 9 della citata Convenzione per la Banca d'Italia (allegato A) e nell'articolo 5 delle disposizioni pel Banco di Sicilia (allegato C). Se cio' non bastasse, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
