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La decorrenza del diritto di prelazione dei portatori dei biglietti, indicata nel comma 2° dell'articolo 3 della Convenzione colla Banca d'Italia (allegato A), incominciera', anziche' dal 1° gennaio, dal 1° luglio 1897.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
