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[1]Nessun risarcimento sara' dovuto agli Istituti di emissione nel caso di revoca o modificazione nella approvazione definitiva delle disposizioni provvisorie applicate in virtu' della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 17 gennaio 1897.

[4]UMBERTO.

[5]L. Luzzatti. Branca. Guicciardini.

[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

[7]--------------- N. B. Gli allegati ai Regi decreti n. 517, 518, 519 e 520, gia' pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» del giorno 7 dicembre 1896 n. 289, sono integralmente inseriti nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art17 · fonte del testo

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