Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La riserva metallica da immobilizzare nella Cassa depositi e prestiti all'atto della emissione di biglietti di Stato, di cui al secondo comma dell'art. 2 delle disposizioni generali, allegato D, dovra' essere corrispondente al 50 per cento dei biglietti da emettere.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art14 · fonte del testo

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