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La riserva metallica da immobilizzare nella Cassa depositi e prestiti all'atto della emissione di biglietti di Stato, di cui al secondo comma dell'art. 2 delle disposizioni generali, allegato D, dovra' essere corrispondente al 50 per cento dei biglietti da emettere.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
