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[1]Nel decreto Reale di cui all'articolo 18 dell'allegato B per il Banco di Napoli sara' provveduto anche a disciplinare il riscontro dei bilanci, all'obbligo di non aprire fidi che agli iscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, ed altresi' a stabilire gli accordi con gli altri Banchi di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti alle medesime ditte.

[2]Sara' pure provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del Tesoro, per la liquidazione del Credito Fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline che saranno emanate a garantire i provvedimenti dati.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art10 · fonte del testo

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