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E' data facolta' al Governo di applicare provvisoriamente, sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti, la Convenzione e le disposizioni annesse ai regi decreti del 6 dicembre 1896 nn. 517, 518, 519 e 520 (allegati A, B, C e D), intesi a garantire la circolazione dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ad accelerarne la riduzione, e ad agevolare la liquidazione delle partite immobilizzate.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
