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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad applicare fino al 30 giugno 1915, in tutto o in parte, le tasse ed i diritti indicati nel disegno di legge n. 68-bis A e 68-bis C della Camera dei deputati. 1 2 3

[7]I decreti Reali che verranno emessi per effetto della presente autorizzazione saranno comunicati al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Rava - Rubini.

[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1914, n. 1384

1

La L. 20 dicembre 1914, n. 1384 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la proroga, fino al 30 giugno 1916, dell'autorizzazione ad applicare le tasse ed i diritti stabiliti dai decreti emessi in base alla legge 19 luglio 1914 e indicati nell'elenco sottostante (allegati 1-11).

2

Il D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 20 dicembre 1914, n. 1384, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata al 30 giugno 1917 l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914, nn. 1354 e 1384, portanti provvedimenti tributari".

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667

3

Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 20 dicembre 1914, n. 1384, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1915 al 24 dicembre 1916. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667

    Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 20 dicembre 1914, n. 1384, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;694~art1 · fonte del testo

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