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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[7]I decreti Reali che verranno emessi per effetto della presente autorizzazione saranno comunicati al Parlamento entro il 30 novembre 1914.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Rava - Rubini.
[12]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1914, n. 1384
1La L. 20 dicembre 1914, n. 1384 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la proroga, fino al 30 giugno 1916, dell'autorizzazione ad applicare le tasse ed i diritti stabiliti dai decreti emessi in base alla legge 19 luglio 1914 e indicati nell'elenco sottostante (allegati 1-11).
Il D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 20 dicembre 1914, n. 1384, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata al 30 giugno 1917 l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914, nn. 1354 e 1384, portanti provvedimenti tributari".
Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667
3Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 20 dicembre 1914, n. 1384, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009
