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[1]Il prezzo dello stabile sara' pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.
[2]Nell'atto della stipulazione si paghera' la prima rata del prezzo dello stabile, e l'intiero importare dei relativi accessori.
[3]L'aumento che si verifichera' negl' incanti s'intendera' ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.
[4]Il pagamento delle altre rate si fara' anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per 100.
Testo in vigore dal 5 settembre 1862 al 16 dicembre 2009
