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Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque, il Governo procedera' a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale sara' tenuto alla refusione dei danni, e perdera' la prima rata del prezzo.
Testo in vigore dal 5 settembre 1862 al 16 dicembre 2009
