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[1]Alla concessione delle ferrovie contemplate dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2ª).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 marzo 1885.
[4]UMBERTO.
[5]A. MAGLIANI. GENALA.
[6]Visto, Il Guardasigilli: PESSINA.
Testo in vigore dal 30 marzo 1885 al 16 dicembre 2009
