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[1]Le provincie interessate contribuiranno una somma eguale a un decimo della spesa di costruzione. Questo contributo non potra' in ogni caso eccedere la somma di lire quattordicimila per ogni chilometro aperto all'esercizio e sovvenzionato dallo Stato, giusta il disposto del precedente articolo.

[2]Tale contributo sara' devoluto allo Stato e versato nelle casse erariali in dieci anni ed in dieci rate eguali senza interessi, a cominciare dal giorno in cui ciascuna linea sara' aperta al pubblico esercizio.

[3]Per il pagamento saranno accordate alle provincie della Sardegna le stesse facilitazioni che fossero concesse alle provincie del continente per agevolare ad esse il modo di procurarsi i fondi necessari al pagamento del loro contributo.

Testo in vigore dal 30 marzo 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-03-22;3011~art5 · fonte del testo

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