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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re ha facolta' di prorogare per un tempo che non oltrepassi la data del 1° giugno 1882:
[8]1. La convenzione di commercio del 1° gennaio 1879 tra l'Italia e la Francia;
[9]2. La convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 fra l'Italia e la Francia, col mantenimento dello statu quo per la pesca del corallo in Algeria;
[10]3. Il trattato di commercio o di navigazione fra l'Italia ed il Belgio del 9 aprile 1863;
[11]4. Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna del 6 agosto 1863;
[12]5. Il trattato di commercio del 31 dicembre 1865 e la convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867 fra l'Italia e la Germania;
[13]6. La convenzione di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 28 gennaio 1879.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Monza, addi' 22 luglio 1881.
[16]UMBERTO.
[17]Mancini.
[18]Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 4 agosto 1881 al 9 maggio 2025
