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[1]E' autorizzato il Governo del Re a procurarsi la somma di 84 milioni di lire, da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nella tabella annessa alla presente legge, mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, sempreche' non possa provvedersi con altri mezzi a condizioni migliori per le Casse stesse.
[2]I suddetti lavori e provviste sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti dell'art. 71 della legge 2 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, e dell'art. 65 dei capitolati per l'esercizio delle reti Mediterranea ed Adriatica (61 per la Sicula), approvati con la legge del 27 aprile 1885, N. 3048 (Serie 3ª).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1888.
[5]UMBERTO.
[6]G. Saracco. O. Perazzi.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
