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[1]Tutte le dipendenze delle saline, fabbricati, opere di arte, macchine, strumenti, utensili, ecc., pertinenti ed addetti alle medesime saranno consegnate al concessionario sopra inventario e stima del valore loro allo stato in cui si trovano.
[2]Saranno eccettuati dalla consegna i fabbricati o quella parte di essi che saranno reputati occorrenti all'uso degl'impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 20 settembre 1865 al 16 dicembre 2009
