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[1]I funzionari che, per soppressione di ufficio o per riduzione di numero rimanessero fuori ruolo, saranno collocati in disponibilita' per due anni coll'intero stipendio.
[2]Essi potranno essere applicati con l'attuale loro grado, e stipendio alle preture, ai tribunali ed alle Corti, per esercitarvi le funzioni corrispondenti al grado medesimo.
[3]I funzionari che non avessero diritto alla inamovibilita', o non l'avessero ancora acquistata, potranno altresi' essere destinati ad esercitare funzioni di grado inferiore, retribuite con eguale stipendio, o, se retribuito con stipendio minore, conservando lo stipendio anteriore a titolo di maggiore assegno personale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
