Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo notifichera' ai Consigli provinciali, convocati, ove occorra, in sessione straordinaria, lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria della rispettiva provincia.
[2]I Consigli predetti potranno, nel termine di due mesi, far prevenire al Governo le loro deliberazioni circa la giurisdizione territoriale e la sede delle preture assegnate alla loro provincia.
[3]Scorso inutilmente questo termine, cessera' l'obbligo di sentire i Consigli provinciali.
Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
