Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il numero delle preture risultante dalla nuova cicoscrizione non potra' essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti.
[2]Nel determinare in questo limite il numero effettivo, nonche' il territorio e la sede delle preture, sara' tenuto conto:
- a)della quantita' degli affari;
- b)della popolazione, del suo movimento in aumento o in diminuzione, e delle sue condizioni economiche e morali;
- c)della estensione territoriale e posizione topografica delle distanze e dello stato delle comunicazioni;
- d)delle condizioni climatologiche, degli ordinarii rapporti d'interesse, della comparativa importanza dei varii centri di popolazione, della importanza storica delle sedi e delle tradizioni locali.
Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
