Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge, salvo quanto e' disposto nell'art. 6, andra' in vigore nel termine che sara' fissato per regio decreto, ma in ogni caso non piu' tardi del 1° gennaio 1892, e dal giorno della sua attuazione rimarra' abrogata ogni prescrizione contraria. Tuttavia, le disposizioni dell'art. 7, nella parte riguardante le Corti d'appello ed i tribunali, e quella dell'art. 11 potranno essere attuate separatamente e' prima delle altre.
[2]Con regi decreti saranno pur date le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorressero per la compiuta esecuzione della legge stessa.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.
[5]UMBERTO.
[6]G. Zanardelli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
