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[1]La presente legge, salvo quanto e' disposto nell'art. 6, andra' in vigore nel termine che sara' fissato per regio decreto, ma in ogni caso non piu' tardi del 1° gennaio 1892, e dal giorno della sua attuazione rimarra' abrogata ogni prescrizione contraria. Tuttavia, le disposizioni dell'art. 7, nella parte riguardante le Corti d'appello ed i tribunali, e quella dell'art. 11 potranno essere attuate separatamente e' prima delle altre.

[2]Con regi decreti saranno pur date le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorressero per la compiuta esecuzione della legge stessa.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.

[5]UMBERTO.

[6]G. Zanardelli.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-03-30;6702~art14 · fonte del testo

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