Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente legge dovranno essere applicate in modo che la spesa complessiva per stipendi, aumento sessennali, indennita', maggiori assegni personali, assegni di disponibilita' e spese d'ufficio non superi la somma risultante per i detti titoli dallo stato di prima revisione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1890-91.
Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
