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[1]Qualunque disputa o controversia tra sudditi italiani e siamesi sara' definita dal Rappresentante diplomatico o dai Consoli unitamente ai Funzionari di Siam. Le querele criminali saranno giudicate dalla Legazione o dai Consolati ove il delinquente sia italiano, e dalle Autorita' locali ove esso sia suddito siamese.
[2]Ma la Legazione o i Consolati non s'ingeriranno in materie toccanti soltanto i sudditi siamesi, ne' le Autorita' locali interverranno in questioni che si riferiscano puramente ai sudditi italiani.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
