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[1]I sudditi italiani che intendono risiedere in Siam dovranno essere registrati alla Legazione o al Consolato d'Italia. Essi non potranno imbarcarsi ne' oltrepassare i limiti fissati da questo Trattato per la loro residenza, senza un passaporto delle Autorita' siamesi chiesto per mezzo della Legazione o Consolato d'Italia, ne' potranno abbandonare il Siam se le Autorita' siamesi proveranno alla Legazione o Consolato sopradetti che esistano legittimi ostacoli alla loro partenza dal territorio del Siam.
[2]Ma alle condizioni di questo Trattato, gli italiani possono viaggiare in ogni parte dell'interno del Siam, cosi' per diporto come per interessi commerciali, sempre che siano muniti di passaporti rilasciati dalla Legazione o Consolato italiano, e vidimati dalle Autorita' siamesi.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
