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[1]Le Alte Parti contraenti, riconoscendo i principii di diritto marittimo stabiliti dal Congresso di Parigi del 1856, restano d'accordo che verificandosi una guerra fra esse, le proprieta' private, di qualunque specie, spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprieta' dei neutrali. Cio' sara' osservato in terra, sul mare, in alto mare, nel mare territoriale ed in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senza altre limitazioni che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra.
[2]E' pero' mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio alle navi mercantili sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purche' il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto, antecedentemente pubblicato.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
