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Se alcuna nave italiana naufragasse od incagliasse in una delle coste del Siam, oppure si rifugiasse in un porto degli Stati di Sua Maesta' il Re di Siam, le Autorita' siamesi, tosto informate del caso, provvederanno per soccorrere e salvare quella nave. Le persone di bordo saranno trattate in modo amichevole, e riceveranno all'uopo i mezzi necessari per recarsi al piu' vicino Ufficio consolare.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
