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Ove una nave italiana nelle acque del Siam sia aggredita dai ladri o pirati, le Autorita' siamesi dovranno fare ogni sforzo per catturare e punire i detti ladri o pirati e per ricuperare la proprieta' rubata, la quale proprieta' sara' consegnata alla Legazione o ai Consoli per restituirla a chi di ragione. Ma se le Autorita' siamesi mancheranno di arrestare i colpevoli e ricuperare la proprieta' rubata, tutto cio' che potra' chiedersi al Governo Siamese sara' la punizione di tali Autorita', secondo le Leggi del Siam, ma giammai d'indennizzare le persone derubate.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-10-22;553~art14 · fonte del testo

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